STATUTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO il Reale Decreto 10 ottobre 1825, n. 473, concernente l’Accademia pontaniana di Napoli;
VISTE le deliberazioni adottate dall’Assemblea della Accademia sopra riferita, nelle adunanze del 25 marzo e 22 aprile 1971, e del 25 maggio 1972, in ordine al proprio statuto;
VISTA l’istanza del Presidente dell’Ente interessato, intesa ad ottenere l’approvazione del citato statuto;
VISTO l’art. 16 del Codice Civile;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
SULLA proposta del Ministro della pubblica istruzione;DECRETA:E’ approvato lo statuto dell’Accademia pontaniana, con sede in Napoli, deliberato dall’Assemblea nelle adunanze del 25 maggio e 22 aprile 1971 e del 26 maggio 1972, annesso al presente decreto e firmato, d’ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma addì 27 luglio 1972 n. 668.f.to LEONE
cf.to SCALFAROReg. alla CC. il 10-11-1972, reg. n. 253, f.n. 11.
Pubbl. nella G.U. n. 300 de 18-11-1972.STATUTO DELL’ACCADEMIA PONTANIANA

Art. 1. – L’Accademia Pontaniana di Napoli, sorta nel sec. XV come libera iniziativa di uomini di cultura napoletani, riconosciuta con reale decreto del 10 ottobre 1825 n. 473, si propone di coltivare le scienze, le lettere e le arti.

Art. 2. – L’Accademia è divisa in cinque classi:
1. Matematiche pure ed applicate;
2. Scienze naturali;
3. Scienze morali;
4. Storia, archeologia e filologia;
5. Lettere e belle arti.

Art. 3. – L’Accademia è costituita da:
– venti soci ordinari residenti per ciascuna classe;
– dieci soci ordinari non residenti per ciascuna classe;
– venti soci corrispondenti italiani o stranieri per ciascuna classe.
I soci ordinari residenti ed i soci ordinari non residenti hanno diritto di voto nelle Assemblee generali e nelle riunioni di classe.
I soci ordinari residenti sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 4. – I soci ordinari residenti sono quelli aventi, al momento dell’elezione, la loro residenza a Napoli.
I soci ordinari non residenti sono quelli aventi, al momento dell’elezione, la loro residenza fuori di Napoli.
I soci ordinari residenti che trasferiscano la loro residenza fuori di Napoli sono assegnati di diritto, anche in soprannumero, alla categoria dei soci ordinari non residenti dall’inizio dell’anno accademico successivo al loro trasferimento. Qualora ristabiliscano la loro residenza a Napoli, essi verranno riassegnati alla categoria dei soci ordinari residenti e vi resteranno in soprannumero, se questa sia già al completo nella classe rispettiva, in attesa di essere riassorbita nel numero dei posti ordinari, man mano che si renderanno disponibili.
I soci ordinari che si assentino alle riunioni di classe e alle Assemblee generali per un intero anno possono essere assegnati in soprannumero alla categoria dei soci corrispondenti, con deliberazione presa dall’Assemblea generale su proposta del Presidente dell’Accademia o di almeno dieci soci con diritto di voto.

Art. 5. – I soci corrispondenti possono essere italiani e stranieri. Essi hanno diritto di presenziare alle tornate, generali e di classe, di partecipare alle discussioni, di presentare memorie. Possono essere chiamati a far parte di commissioni speciali.

Art. 6. – Ciascuna classe elegge, tra i soci ordinari residenti, un Presidente e un Segretario di durata triennale.
L’elezione delle cariche di classe deve aver luogo al più tardi nell’ultima riunione dell’anno accademico in cui le cariche giungano a scadenza.
Ove il Presidente o il Segretario vengano a mancare prima della scadenza ordinaria, l’elezione straordinaria del successore deve essere fatta entro due mesi ed ha effetto sino alla scadenza del triennio ordinario.
Alla redazione dei verbali e ad ogni certificazione relativa all’attività della classe attende il relativo Segretario. I verbali e le certificazioni del Segretario sono sottoposti alla firma del Presidente.

Art. 7. – Le riunioni di classe in cui si debba procedere a votazioni sono valide con la partecipazione, personale o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni hanno luogo a schede segrete, salvo che la maggioranza dei presenti richieda la votazione palese. Nella votazione prevale il voto della maggioranza assoluta. Le schede bianche e le astensioni non si calcolano ai fini del computo della maggioranza.
I soci corrispondenti possono presenziare alle votazioni, ma non hanno diritto di intervenire alle discussioni relative.

Art. 8. – Le cariche direttive dell’Accademia sono:
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario generale;
– il Segretario aggiunto;
– il Tesoriere;
– due Amministratori.
Le predette cariche costituiscono il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia.
Sono eleggibili alle cariche direttive i soci ordinari residenti.

Art. 9. – Il Presidente rappresenta l’Accademia.
Egli presiede le Assemblee generali; dirige le discussioni; mette ai voti le proposte dei soci, proclamando il risultato delle votazioni relative; nomina i componenti di commissioni speciali, quando non stimi di demandarne l’elezione all’Assemblea; presiede il Consiglio di amministrazione; sottoscrive i diplomi accademici; firma i processi verbali apprestati dal Segretario generale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice presidente ne fa le veci. Se entrambi sono assenti o impediti, esplica funzioni di presidenza il Presidente di classe di più antica nomina. Ove anche questi manchi, presiede le adunanze dell’Assemblea generale il socio ordinario di più antica nomina.

Art. 10. – Il Segretario generale redige il processo verbale delle sedute dell’Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione; provvede ad ogni certificazione relativa all’attività dell’Accademia; appone, ove occorra, il sigillo dell’Accademia, del quale è conservatore; cura il carteggio e custodisce i registri, i titoli e le carte riguardanti l’Accademia; presiede all’ordinamento della biblioteca; provvede alla stampa delle memorie da inserirsi negli Atti e alla pubblicazione di ogni altro lavoro accademico.
Il Segretario aggiunto coadiuva il Segretario generale facendone le veci quando è assente o impedito.

Art. 11. – Il Tesoriere amministra le entrate e provvede ai pagamenti dell’Accademia a norma dello statuto e a termini del bilancio e di ogni altra deliberazione speciale dell’Assemblea generale o del Consiglio di amministrazione.
Il Tesoriere esegue i pagamenti solo su mandato firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 12. – Il Consiglio di amministrazione approva il rendiconto annuale del Tesoriere, appresta il bilancio del nuovo anno accademico, delibera su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se vi intervengono almeno quattro componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il rendiconto deve essere approvato e il bilancio deve essere apprestato, se non vi siano fondati motivi di ritardo, almeno venti giorni prima dell’Assemblea generale di gennaio. L’uno e l’altro devono essere depositati durante quindici giorni in segreteria a disposizione dei soci.

Art. 13. – L’Assemblea generale dell’Accademia è costituita da tutti i soci.
L’Assemblea generale è convocata dal Presidente e si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese, salvo che nel quadrimestre da luglio a ottobre. Essa può essere convocata altresì in sessione straordinaria dal Presidente, su sua iniziativa o su delibera del Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
Le tornate dell’Assemblea generale sono aperte al pubblico, salvo per quanto riguarda le votazioni e le discussioni alle stesse relative.
I soci corrispondenti possono presenziare alle discussioni e alle votazioni.
I soci aventi diritto di voto che non intendano partecipare di persona all’Assemblea generale possono farsi rappresentare nelle votazioni, con delega fiduciaria scritta, da uno dei soci con diritto di voto presenti alla riunione. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 14. – Le Assemblee generali dell’Accademia, sia ordinarie che straordinarie, nelle quali si debba procedere a votazioni, o per la parte in cui si debba procedere a votazioni, sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione personale di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione, che peraltro non può avere luogo nello stesso giorno della prima, le Assemblee generali sono valide con la partecipazione, personale o per delega, di almeno un quinto dei soci ordinari.
Le deliberazioni dell’Assemblea generale hanno luogo a schede segrete, salvo che la maggioranza dei presenti richieda la votazione palese. Nella votazione prevale il voto della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto che siano presenti alla seduta o siano in essa rappresentati. Le schede bianche e le astensioni non si calcolano ai fini del computo della maggioranza.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.
Per le modifiche dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la partecipazione, personale o per rappresentanza, di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.
Esaurita la discussione su una proposta di delibera assembleare, la votazione relativa può aver luogo, se si svolge a schede segrete, anche in una o più sedute di prosieguo. L’apertura delle urne sarà fatta, in tal caso, al termine della seduta o delle sedute di prosieguo, a cura del Presidente, del Segretario generale e di almeno due soci tra quanti vogliono assistervi.

Art. 15. – L’anno accademico ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre successivo.
Nella prima Assemblea generale di gennaio o in altra successiva il Presidente sottopone all’approvazione dei soci aventi diritto di voto il rendiconto dell’anno precedente, il bilancio del nuovo anno e una relazione generale circa l’attività svolta nell’anno accademico precedente.
La relazione generale deve essere comunicata per conoscenza, a cura del Segretario generale, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 16. – Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario generale, il Segretario aggiunto, il Tesoriere e gli Amministratori sono eletti dall’Assemblea generale tra i soci ordinari residenti. Essi durano in carica tre anni.
Il Presidente ed il Vice presidente possono essere rieletti una sola volta in due trienni successivi.
Il Segretario generale e le altre cariche direttive sono sempre rieleggibili.
L’elezione delle cariche direttive deve aver luogo al più tardi nell’ultima Assemblea generale dell’anno in cui esse giungono a scadenza.
Ove taluna delle persone investite di cariche direttive venga a mancare prima della scadenza ordinaria, l’elezione del successore deve seguire entro due mesi ed ha effetto sino alla scadenza del triennio ordinario, con possibilità di rielezione nel triennio successivo.
Sono messi a votazione, ai fini dell’elezione alle cariche direttive, i nominativi proposti da almeno tre soci aventi diritto al voto. Se nessun nominativo ottiene la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due che abbiano raccolto il maggior numero di voti. Ove questa votazione dia risultato di parità, si procede al sorteggio tra i due nominativi posti in ballottaggio.

Art. 17. – L’elezione dei soci ordinari e dei soci corrispondenti viene fatta dall’Assemblea generale a maggioranza assoluta dei votanti secondo quanto prescritto dall’art. 14 per le votazioni ordinarie.
Le proposte relative ai soci ordinari e ai soci corrispondenti devono essere preventivamente deliberate nelle riunioni dì classe giusta le modalità fissate dall’art. 7. Esse devono essere comunicate dai Segretari di classe al Segretario generale al fine della loro presentazione, da parte del Presidente dell’Accademia, al voto dell’Assemblea generale.
Tutti i soci ordinari possono sottoporre alle rispettive classi i nominativi di eventuali nuovi soci, purché giustifichino la candidatura con una relazione scritta sui dati bio-bibliografici del candidato.
Le proposte relative ai nuovi soci devono essere deliberate dalle classi non prima di due mesi dal giorno in cui si è verificata la vacanza o non oltre sei mesi da quella data.

Art. 18. – Ogni nuovo socio ordinario residente, eletto in sostituzione di un altro defunto, nel prendere possesso del seggio accademico, leggerà all’Assemblea plenaria una commemorazione del socio al quale è succeduto.
Il Presidente dell’Accademia curerà che si proceda anche alla commemorazione dei soci ordinari non residenti e dei soci corrispondenti.
I testi delle commemorazioni ufficiali saranno pubblicati negli Atti dell’Accademia.

Art. 19. – Tutti i soci hanno diritto di comunicare annualmente all’Assemblea generale una memoria di ampiezza corrispondente a non più di 16 pagine a stampa.
Seguita la lettura, l’Assemblea esprime, a maggioranza, per alzata di mano, il gradimento a che la memoria sia pubblicata negli Atti dell’Accademia.
I soci possono fare, nel corso dell’anno accademico, anche una seconda comunicazione, se le tornate non sono già impegnate dalle prime comunicazioni di altri soci.
La richiesta di fare comunicazioni all’Accademia dovrà essere rivolta al Segretario generale il quale distribuirà le letture tra le sedute secondo l’ordine di annotazione. Egli inoltre regolerà la stampa dei testi, curando di non eccedere il fondo stabilito in bilancio e di potere presentare all’Accademia il volume annuale degli Atti nella seconda tornata dell’anno accademico successivo.

Art. 20. – Potranno essere ammessi a fare comunicazioni all’Assemblea generale anche studiosi che non siano soci, purché siano presentati da due soci della classe competente per l’argomento della comunicazione.
Il lavoro potrà essere accolto negli Atti dell’Accademia con le modalità di cui all’art. 19.

Art. 21. – La pubblicazione delle memorie negli Atti dell’Accademia sarà gratuita sino alla concorrenza delle 16 pagine a stampa. Il limite può essere portato a 24 pagine, ed in casi eccezionali di poco oltre, con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto dello stato del bilancio.
Oltre il limite di cui sopra i lavori potranno essere accolti negli Atti solo compatibilmente con le disponibilità di spazio del volume relativo e comunque con spese, per l’eccedenza, a carico dell’autore.
Ogni memoria potrà comportare sino a quattro piccole riproduzioni fototipiche intercalate nel testo. Le riproduzioni eccedenti tale numero e le tavole fuori testo saranno a carico dell’autore.
L’autore ha diritto ad avere gratuitamente due prove di stampa, una in colonna e l’altra impaginata, nonché 50 estratti.
Un maggior numero, così di prove come di estratti, andrà a spese dell’autore, su cui ricadranno altresì le maggiori spese imposte da correzioni straordinarie e da aggiunte operate sulle prove impaginate.

Art. 22. – Il patrimonio dell’Accademia è costituito da beni mobili, in particolare da libri e riviste provenienti da acquisti e da scambi nazionali ed internazionali o da donazioni.
Il materiale costituente il patrimonio è descritto in speciali inventari sempre aggiornati a cura del Segretario generale.

Art. 23. – Le entrate dell’Accademia sono costituite:
– dai contributi, che non siano espressamente destinati all’integrazione del patrimonio, da parte del Ministero della pubblica istruzione o da parte di pubbliche amministrazioni od anche di enti pubblici o privati;
– da oblazioni, lasciti o donazioni da parte di persone fisiche;
– dalle entrate comunque derivanti dall’attività dellAccademia.
L’accettazione di oblazioni, lasciti e donazioni è sottoscritta dal Presidente, previa approvazione da parte dell’Accademia.

 


Visto: d’ordine del Presidente
della Repubblica

 


Il Ministro per la Pubblica Istruzione
f.to Scalfaro

 

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